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27/02/21

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Fine pena mai?

Non è sempre facile comprendere le dinamiche che si celano dietro ai meccanismi del diritto penale, soprattutto perché le norme dell’ordinamento giuridico sono spesso il risultato di un lungo processo di maturazione, storico e filosofico, che coinvolge tanto i legislatori quanto la popolazione interessata dalle leggi. Ancora più difficile è giudicare la validità di alcune norme, soprattutto di quelle più lesive dei diritti fondamentali delle persone, poiché il numero di variabili in gioco diventa a quel punto semplicemente incalcolabile.

 

Eppure la stretta attualità ci pone spesso di fronte a un bivio che rende tale riflessione necessaria. È quanto accaduto nei giorni scorsi con l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario – la condanna all’ergastolo che non consente benefici penitenziari, da non confondere con il 41 bis, che riguarda il regime carcerario duro e non la durata della pena – tornato a far discutere dopo la morte di Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata deceduto lo scorso 17 febbraio in seguito a una setticemia del cavo orale. Cutolo aveva 79 anni ed era in carcere da 57 anni, 25 dei quali scontati in regime di carcere duro. Una barbarie secondo il suo avvocato Gaetano Aufiero, un provvedimento adeguato per rispondere all’esigenza di neutralizzare la pericolosità del detenuto secondo la giustizia italiana, che non più tardi di quattro mesi fa aveva negato per l’ennesima volta il trasferimento agli arresti domiciliari.


La vicenda, umana e giudiziaria, di Raffaele Cutolo ha contribuito a riaprire un dibattito mai sopito nel nostro Paese, quello che riguarda l’opportunità di ledere i diritti umani di un detenuto per un bene superiore. È una scelta, quella del 4 bis, che l’Italia ha compiuto all’inizio degli anni Novanta – nel pieno dell’emergenza rappresentata dalle stragi di mafia – e aveva inizialmente carattere temporaneo.

Sono ancora valide le esigenze che avevano portato a tale, drastico, provvedimento? E l’Italia può veramente fare a meno dei dispositivi di detenzione a vita? Sono domande non banali, alle quali non corrisponde necessariamente una risposta definitiva, ma è un dibattito che vale la pena affrontare e Prisma è qui per questo.

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Benvenuti alla nona puntata della newsletter di Torcha, buona lettura!

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Nel caso fossi di fretta

  • Il dibattito sul carcere a vita è stato riportato in auge dalla morte di Raffaele Cutolo, deceduto in prigione dopo 57 anni di reclusione

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  • L’ordinamento italiano prevede l’istituto dell’ergastolo ostativo, che non consente ai detenuti condannati per mafia, terrorismo e delitti particolarmente gravi di accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collaborino con la giustizia

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  • I sostenitori dell’ergastolo paventano la recrudescenza dei fenomeni mafiosi, sconfitti grazie a questa legislazione speciale

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  • Inoltre, secondo chi vuole mantenere questo istituto, l’ergastolo di fatto non esiste e sarebbe una formula linguistica in disuso. Questo è solo in parte vero

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  • Chi spinge per l’abolizione dell’ergastolo fa appello alla Costituzione, che all’articolo 27 prevede la rieducazione del reo, cosa che non può avvenire senza il reinserimento nella società

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  • I contrari al carcere a vita sostengono che tale provvedimento violi i diritti umani. Questo argomento è sostenuto anche dalla Corte europea dei diritti umani, che nel 2019 ha condannato l’Italia

Nicola Morra (Presidente della Commissione parlamentare antimafia):

«Non possono godere di agevolazioni i detenuti per reati di mafia, terrorismo o di particolare gravità sociale che, non manifestando volontà di collaborare, continuano a preservare la loro identità di nemici dello Stato. Tu fai parte di un’organizzazione mafiosa, vieni condannato all’ergastolo – e ricordo che per la nostra Costituzione la pena dev’essere proporzionata all’addebito per cui vieni condannato – ti fai l’ergastolo con clausola Fine Pena Mai. Perché tu sei un soldato dell’esercito nemico e qualora dovessi uscire dal carcere ricominceresti a compiere reati al soldo di quell’organizzazione mafiosa per cui hai fatto schifezze».

Roberto Speranza (ministro della Salute):

«L’abolizione dell’ergastolo è una battaglia di civiltà, ma anche di una battaglia di costituzionalità. Leggo e rileggo continuamente l’articolo 27 della Costituzione e non capisco quale possa essere questa tensione alla rieducazione del condannato in una pena che non consente al condannato di ritornare nella società. È una sfida culturale e politica, che supera i confini delle forze politiche: siamo di fronte a una materia in cui conta molto la coscienza individuale».

Interviste
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La nostra intervista

Per comprendere meglio la ratio dell’ergastolo ostativo e la differenza tra l’articolo 4 bis e il 41 bis dell’ordinamento penitenziario, abbiamo chiesto la consulenza di Giuseppe D’Amico, ricercatore di diritto penale ed esperto di legislazione antimafia.

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D’Amico, perché il nostro ordinamento contempla oggi l’ergastolo ostativo?

Giuseppe D'Amico
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Carcere a vita: perché sì

Per presentare le ragioni di chi crede nella necessità di misure detentive senza una scadenza temporale, vale la pena partire dalla ratio con cui queste sono state concepite. L’articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario è un provvedimento emergenziale introdotto all’inizio degli anni Novanta per rispondere alla scia di sangue innescata dalla mafia nel 1982, con le uccisioni del politico comunista Pio La Torre e del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.

 

La norma introduce il cosiddetto “ergastolo ostativo”, un dispositivo di detenzione a vita che esclude senza riserve l’eventualità che la pena carceraria finisca. Diversamente dall’ergastolo ordinario, infatti, questa fattispecie prevede l’esclusione di ogni ricorso a benefici penitenziari come permessi, lavoro esterno e riduzioni di pena per buona condotta. Il provvedimento si applica ad alcune fattispecie di delitti, come criminalità organizzata e terrorismo, e solo a coloro che decidono di non collaborare con la giustizia. 

 

Il primo argomento di chi si batte contro l’abolizione di questa misura, dunque, è abbastanza scontato: la necessità di non scarcerare chi si è macchiato di determinati reati perdura ancora oggi. Uno dei più convinti sostenitori dell’utilità del 4 bis è il magistrato antimafia Nino Di Matteo, che da anni sostiene la teoria secondo cui abolirlo sarebbe un enorme regalo a Cosa Nostra. Secondo Di Matteo, infatti, «ai mafiosi non fa paura il carcere ma una detenzione che sia tale da impedire la loro speranza di poter continuare a comandare» e privare i detenuti dei benefici penitenziari fa sì che questi non possano riprendere la loro attività criminale o comunicare la propria volontà ai sodali. 

 

Il fenomeno mafioso è effettivamente molto attuale, come testimonia l’ultima relazione semestrale al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicata proprio in questi giorni. Secondo la Dia, la pandemia di Covid-19 rappresenta una «grande opportunità» per le mafie italiane, soprattutto per via dello snellimento delle procedure di affidamento degli appalti, che pone «seri rischi di infiltrazione mafiosa dell'economia legale, specie nel settore sanitario». Una dinamica analoga si potrebbe verificare con i fondi che arriveranno dall’Unione Europea nell’ambito del Recovery Fund e secondo la relazione è «oltremodo probabile» che i clan sfruttino i finanziamenti destinati alla riconversione green. Il fenomeno mafioso è insomma più attuale che mai e pur non essendo in uno stato emergenziale, dicono i sostenitori del 4 bis, abrogare la norma porterebbe ad una sua intensificazione. 

 

L’altra obiezione spesso utilizzata da chi sostiene la necessità del carcere a vita è invece meramente numerico e ha a che fare con la popolazione interessata dal provvedimento. Come ha sostenuto nel 2019 il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, «di fatto l’ergastolo non c’è più», perché «nel nostro ordinamento giudiziario esser condannati all’ergastolo e quindi a non uscire più dal carcere è qualcosa di non vero». Secondo Morra, l’ergastolo sarebbe stato sostituito e sarebbe oggi un «retaggio del passato che conserviamo soprattutto a livello linguistico».

 

Il riferimento di Morra è alla legge n. 1634 del 25 novembre 1962, che estende anche ai condannati a vita la liberazione condizionale, ovvero la possibilità di uscire di galera dopo ventisei anni di detenzione (riducibili fino a ventuno grazie al meccanismo degli sconti di pena). Ma se l’ergastolo ordinario di fatto non esiste più, come giustamente sottolineato da Morra, l’ergastolo ostativo è ancora vivo e vegeto: secondo l’ultima rilevazione di Nessuno Tocchi Caino, gli ergastolani ostativi (e dunque quelli che non usciranno mai più di prigione) in Italia sono oggi 1.250, i due terzi di tutti i condannati a vita. 

 

L’ultimo punto di chi vuole mantenere in vita l’ergastolo è anche quello più banale: gli italiani si sono già espressi sul tema. Ciò avvenne grazie a un referendum del maggio 1981 che chiedeva all’elettorato di esprimersi circa l’abrogazione o meno del carcere a vita: in quel caso i no stravinsero con il 77% dei consensi, permettendo così all’istituto di resistere nell’ordinamento italiano. Nel frattempo sono passati 40 anni e non è detto che il quesito otterrebbe le stesse reazioni – anche perché nel frattempo è cambiata la normativa, come abbiamo visto – ma quella del 1981 resta l’ultima espressione degli italiani sul delicato tema. 

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Carcere a vita: perché no

Chi contesta l’esistenza del carcere a vita ostativo lo fa partendo da un dato presente nella Costituzione: la pena carceraria deve essere rieducativa. Il riferimento è all’articolo 27 della Carta Costituzionale, secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Che senso ha, sostengono gli oppositori dell’ergastolo, l’esistenza di una pena che non finisce mai, laddove la legge delle leggi italiane sancisce esplicitamente il principio opposto?

 

Si tratta a dire il vero di un’interpretazione piuttosto dibattuta e di cui la Corte Costituzionale si è occupata nel 1974, con la sentenza numero 264. In quell’occasione la Consulta stabilì la compatibilità costituzionale della pena perpetua con il nostro ordinamento, sostenendo che la rieducazione del reo possa avvenire anche senza il reinserimento dello stesso nella vita sociale e di relazione. Nella seconda parte della stessa sentenza, la Corte sosteneva anche che la presenza nell’ordinamento dell’istituto della «liberazione condizionale» permetterebbe inoltre anche all’ergastolano di uscire dal carcere e di reinserirsi nella società. Come abbiamo visto, dall’inizio degli anni Novanta questa parte della sentenza non è più attuale – dal momento che l’introduzione del 4 bis ha in parte cancellato l’applicazione dei benefici penitenziari – e da più parti si spinge oggi per una sua revisione. 

 

Nel 2003, tuttavia, la Corte Costituzionale ha ribadito la costituzionalità dell’ergastolo ostativo: «Subordinando l’ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall’art. 27, terzo comma, Costituzione», era stato il commento dei giudici.

 

L’altro argomento di chi spinge per l’abolizione del carcere a vita è strettamente collegato a quello precedente e si concentra sulla prima parte del già citato comma dell’articolo 27 della Costituzione, quello riguardante i «trattamenti contrari al senso di umanità». Con una sentenza del 13 giugno 2019, la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata contro l’ergastolo ostativo all’italiana, perché questo sarebbe in aperta violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, quello che proibisce «trattamenti inumani e degradanti». 

 

La corte di Strasburgo era stata sollecitata da un detenuto, Marcello Viola, e ha condannato in particolar modo la sezione dell’articolo 4 bis che restringe alla sola ipotesi di collaborazione con la giustizia la possibilità di accedere alla libertà condizionale. L’attuale dispositivo dell’ergastolo ostativo viola insomma i diritti umani e non risponde più all’esigenza di affrontare un’emergenza immediata. Ammesso che esistano dei motivi validi per violare i diritti umani, sostiene chi combatte per l’abolizione della misura, tali motivi non bastano più a giustificare il provvedimento.

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In conclusione

Il dibattito sull’ergastolo ostativo è stato riaperto dalla morte di Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Camorra Organizzata deceduto in carcere dopo 57 anni di detenzione. Questa è una discussione particolarmente spinosa, perché riguarda persone con cui è veramente difficile empatizzare – mafiosi, terroristi, persone macchiatesi di reati particolarmente gravi – ma necessaria. 

 

In questo caso si scontrano due visioni della giustizia, difficilmente identificabili con le etichette di destra e sinistra: contro il carcere a vita hanno preso posizione, nel tempo, Aldo Moro, Papa Francesco, i Radicali Italiani e diversi esponenti del centrosinistra. A favore dell’ergastolo si sono invece schierati numerosi magistrati (anche militanti in partiti di sinistra, come Pietro Grasso), Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle.

 

Chi preme per l’abolizione del dispositivo fa leva sul rispetto dei diritti umani e della Costituzione italiana (anche se l’interpretazione di quest’ultima è discussa, come abbiamo visto), mentre i suoi sostenitori paventano la possibilità di una recrudescenza del fenomeno mafioso. Entrambe le fazioni hanno ragione e per questo motivo le opposte necessità vanno pesate su una bilancia: fino a che punto siamo disposti a violare i diritti umani per preservare il nostro Paese dal controllo violento delle mafie?

Conclusione
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Credi che l’ergastolo ostativo debba continuare a far parte dell’ordinamento italiano?

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